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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Valmadrera, Ascolto al sindaco: «Mascherina obbligatoria per chi entra nelle attività ancora aperte»

Il gruppo di minoranza a Rusconi: «Evitare i contatti diventa problematico all'interno degli esercizi»

Mascherine obbligatorie per chiunque entri nelle attività ancora aperte a Valmadrera. E' la richiesta che Ascolto Valmadrera, gruppo consigliare di minoranza, ha avanzato venerdì al Sindaco Antonio Rusconi. «Abbiamo pensato di dare supporto e essere propositivi proponendo ciò che riteniamo di buon senso a salvaguardia della salute di tutta la comunità. Infatti se per strada, mentre ci rechiamo in farmacia o in posta, possiamo mantenere le distanze ed evitare i contatti, quando usufruiamo di un servizio presso l'ufficio comunale, la posta o presso il macellaio, il panettiere, il farmacista, mantenere la distanza ed evitare i contatti diventa molto problematico. Si pensi al momento del pagamento, le distanze si accorciano pericolosamente», ha spiegato il consigliere Mauro Dell'Oro.

Ascolto Valmadrera: «Mascherina obbligatoria negli esercizi»

Questo il testo della richiesta avanzata a Rusconi:

"I sottoscritti Mauro Dell’Oro e Guido Villa, a nome del gruppo Ascolto Valmadrera

PREMESSO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in particolare l’art. 35, ove si prevede che “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento all’art.1, comma1, lett. a), che prescrive “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”;

PRESO ATTO del DPCM 09.03.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, con particolare riferimento all’art.1, comma2, testualmente dispone: “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

VISTO il DPCM 11.03.2020;

VISTO il DPCM 22.03.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’interno sull’intero territorio nazionale”;

VISTA l’ordinanza di Regione Lombardia n. 515 del 22.03.2020 ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVI-19. Ordinanza al sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e la successiva ordinanza regionale n. 517 del 23.03.2020;

VISTO l’art.50 del D.Lgs.n.267/2000 riguardante le competenze in carico al Sindaco, con particolare riferimento al comma4, per il quale: “4.Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTO la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art.13, comma 2 della legge n.83/1978;

Chiediamo:

di adottare come misura precauzionale per contrastare la diffusione del virus, quanto di seguito espresso. Obbligo a tutti i cittadini di accesso: a strutture commerciali, al Comune, alle Poste, alle banche e comunque alle strutture pubbliche e private che erogano servizi essenziali e di prima necessità operanti sul territorio comunale di Valmadrera, con mascherina o altri dispositivi di protezione per coprire naso e bocca.

Mauro Dell’Oro
Guido Villa"

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