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Cosa succede durante le festività: il testo del Dpcm 3 dicembre firmato nella notte

Dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti fuori dalla Lombardia. Attesa per domenica 6 dicembre una nuova classificazione della fascia di rischio delle regioni

Il Dpcm 3 dicembre con le regole di Natale 2020 è stato firmato poco prima della mezzanotte dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed entra in vigore da oggi, 4 dicembre. Rispetto alla bozza di ieri è cambiata la norma sullo sport che adesso dice che sono consentite solo le competizioni "di livello agonistico", recita il testo, che nella prima versione parlava di competizioni "di alto livello". Ecco cosa è consentito riguardo le visite agli anziani e i ricongiungimenti familiari (da today.it).

Il testo del Dpcm 3 dicembre 2020

Il Dpcm raccomanda di non ricevere conviventi: "Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza", mentre le ordinanze del ministro della Salute finora adottate che determinano la fascia di rischio delle Regioni decadono tutte il 6 dicembre e devono dunque essere rinnovate entro quella data. Rispetto alle voce di ieri l'obbligo di quarantena dal 21 dicembre al 6 gennaio varrà anche per chi arrivi da Paesi Ue. L'obbligo però non si applica a chi viaggi per lavoro, per ragioni di "assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Questi sono i primi quattro commi dell'articolo 1 del Dpcm:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

3. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Verso il nuovo Dpcm: per le festività stretta sugli spostamenti tra regioni

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