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Lombardia zona arancione: cosa cambia da domenica 24 gennaio, le regole e il week end spaccato dei cittadini

Da domani la regione lascia l'area rossa. Quali sono le nuove disposizioni in vigore, quali negozi sono aperti e quali spostamenti sono consentiti per congiunti, partner e fidanzati in base al nuovo Dpcm, al decreto e alle Faq del governo

La Lombardia da zona rossa a zona arancione: ieri sera il ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha annunciato che sta per firmare due nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 24 gennaio: passa in area arancione la Regione Sardegna mentre la Regione Lombardia in seguito alla relazione tecnica dell'ISS passa da area rossa ad area arancione. 

Lombardia zona arancione: cosa cambia da domenica 24 gennaio, le regole e il week end spaccato dei cittadini

Quindi i cittadini lombardi si ritroveranno ancora nella paradossale situazione della scorsa settimana con il week end "spaccato", ma stavolta il cambio di colore tra sabato e domenica sarà da rosso ad arancione. Nella zona arancione cambiano le modalità di circolazione, i negozi restano aperti ma cambiano le regole per bar e ristoranti. Aperti anche parrucchieri e centri estetici. Chiusi i centri sportivi. E quindi:

  • è vietata la circolazione dalle 22 alle 5;
  • non si può uscire dal proprio comune; 
  • i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi;
  • i negozi sono aperti;
  • bar e ristoranti sono chiusi; è consentito l'asporto fino alle 22;
  • il trasporto pubblico ha una capienza del 50%;
  • piscine, palestre, cinema e teatri sono chiusi;
  • i musei sono chiusi;
  • la didattica nelle scuole superiore è in presenza dal 50 al 75%. 

Le Faq del sito del governo spiegano che in zona arancione dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti). Nel dettaglio:

  • Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro;
  • resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  • a chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

L'autocertificazione valida è quella pubblicata sul sito del ministero dell'Interno (potete scaricare il modulo qui) e che porta ancora la data di ottobre 2020, quella dell'ultimo aggiornamento. In essa va indicato che lo spostamento è determinato da: comprovate esigenze lavorative; motivi di salute; altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio. Proprio quest'ultimo punto è quello da barrare nell'autocertificazione se si vuole utilizzare la deroga per le visite ad amici e parenti, aggiungendo nelle righe successive l'indirizzo di partenza e quello di destinazione ma, per motivi di privacy, non il nome della persona che si va a visitare. Attenzione: il governo ha chiarito in una faq pubblicata sul sito di Palazzo Chigi che il rientro a casa "dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00), sia nei giorni “rossi” che in quelli “arancioni”. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Autocertificazione: il modello autodichiarazione in pdf da scaricare

Lombardia da zona rossa a zona arancione: quali spostamenti sono vietati

Sempre per ciò che concerne i termini utilizzati, il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute. 

  • dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Si ricorda poi che, ai sensi del Dpcm, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Il sito del governo infine ricorda dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Come si è arrivati alòa zona arancione in Lombardia: 

Ma cosa è successo di preciso ieri e perché il ministro della Sanità ha cambiato idea? La decisione è arrivata dopo una lunga giornata di accuse e polemiche politiche da parte del presidente della Regione Attilio Fontana, spalleggiato dal leader della Lega Matteo Salvini, che hanno accusato il governo di aver "calunniato" e danneggiato la cittadinanza. In realtà, c'è stato un errore (rettificato soltanto ieri) nell'invio dei dati da parte della Lombardia alla cabina di regia alla base della decisione del ministero della Salute di inserire la regione in zona rossa. Secondo fonti citate dall'Ansa, dal Pirellone sarebbero stati inviati dati poi rettificati in un secondo momento. Ieri la regione aveva fatto sapere di aver inviato una serie di "dati aggiuntivi per ampliare e rafforzare i dati standard trasmessi nella settimana precedente". In base all'ultimo monitoraggio, la Lombardia ha un Rt medio a 0,82 (0,78-0,87). Nel dettaglio, come spiega oggi il Corriere della Sera, il problema era che il numero di casi indicati dalla Regione su cui veniva calcolato l'indice di contagio Rt dall'Istituto Superiore di Sanità era sovrastimato, perché nel conto venivano inseriti più infetti di quelli reali. 

Nel computo venivano infatti inseriti coloro che dal 12 ottobre, in base alle nuove regole dettate dal ministero, potevano interrompere l'isolamento tra i 10 e i 21 giorni dalla comparsa dei sintomi senza il doppio tampone negativo. L’epidemiologo Danilo Cereda dell’assessorato alla Sanità della Lombardia (autore dei report di Regione Lombardia sui contagi) ieri ha avuto un chiarimento con Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler che fa i conti per il ministero: nei report di Cereda queste persone compaiono come pazienti con inizio sintomi ma il campo della descrizione dello stato clinjico non è compilato. Quando guariscono quindi non vengono depennati: entrano nel conteggio e non ne escono più. 

Perché Regione Lombardia non mette la descrizione dei sintomi? «Quel campo non è obbligatorio, è sbagliato forzarlo», spiegano dagli uffici della Prevenzione di Regione Lombardia: «L’informazione la forniamo nel momento in cui i medici ce la segnalano».

La relazione dell’Istituto superiore di sanità di ieri è chiara: "Il 20 gennaio 2021, la Regione Lombardia ha inviato come di consueto l’aggiornamento del suo database — si legge nel documento —. Si constata una rettifica dei dati relativi anche alla settimana 4-10 gennaio 2020 (quella decisiva per la zona rossa, ndr), che riguarda il numero di casi in cui viene riportata una “data di inizio sintomi” (...) per cui viene data una indicazione di stato clinico laddove prima era assente". La Lombardia compila quindi soltanto il 20 gennaio quel campo e così il numero di casi passa da 14180 a 4918 e cambia il calcolo dell'Rt. 

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