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Cronaca

Lombardia "chiusa" nella notte: restrizioni pesanti per arginare l'epidemia di Covid-19

Tra sabato e domenica la firma di Conte su due decreti: uno riguarda la regione e diverse province del Nord Italia. Ecco la lista dei divieti e di cosa sarà concesso, pur con limitazioni

È stato firmato nella notte tra sabato e domenica il Decreto del governo per far fronte all'emergenza epidemia da Covid-19. "Chiusa" la Lombardia (più le province di Modena, Parma, Piacenza,Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) da oggi sino al prossimo 3 aprile. Misure restrittive serie e urgenti nel tentativo di arginare la diffusione del virus.

Non è un "divieto assoluto", ha spiegato il premier Giuseppe Conte, «non si ferma tutto»: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori dove la crescita dei casi di contagio porta il governo a disporre misure mai così restrittive.

SCARICA - Il testo integrale del Decreto del governo sul Covid-19

Le restrizioni in Lombardia

Due i Dcpm firmati, uno per la "zona rossa" e uno, meno limitante, per il resto del Paese. In sintesi, per la Lombardia - e dunque anche per il Lecchese - è previsto quanto segue:

  • evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori citati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza;
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
  • sono sospesi eventi e competizioni sportive, con alcune eccezioni purché le attività si svolgano a porte chiuse e sotto controllo di personale medico delle società sportive;
  • sono chiusi gli impianti da sci;
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sospese cerimonie civili e religiose, anche funebri;
  • restano chiuse tutte le scuole e le università, che possono però continuare l'attività formativa a distanza. Continuani invece i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie;
  • sono chiusi i musei e gli istituti culturali;
  • sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; eccezione per il personale sanitario;
  • sono consentite le attività di ristorazione e dei bar (orario 6-18), con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
  • sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone;
  • è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
  • l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
  • sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico;
  • sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza Covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Bozza del Decreto, le perplessità del governatore Fontana

Coronavirus in Lombardia, i dati aggiornati a sabato 7 marzo 2020

Sono 3.420 i casi positivi al test di Coronavirus in Lombardia nella giornata di sabato 7 marzo, con un incremento notevole rispetto al giorno prima dovuto a un "blocco" di 300 tamponi positivi da Brescia che non erano ancora stati processati. I deceduti sono 154 contro 135 del 6 marzo, tutti con un quadro già compromesso e anziani. I dimessi sono 524, quelli in isolamento a domicilio 722, quelli in terapia intensiva 359 (più 50 rispetto al 6 marzo). I tamponi effettuati sono 15.778, i ricoverati non in terapia intensiva 1.661. A Lecco 35 casi accertati.

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