Violazioni del Dpcm, dopo lunedì 18 maggio altre sette sanzioni nel territorio
Le forze dell'ordine continuano a vigilare sul rispetto delle norme per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Controllati 547 esercizi commerciali, risultati tutti in regola
Le forze dell'ordine continuano a vigilare, anche dopo le riaperture del 18 maggio, sul rispetto delle norme contenute nei Dcpm dell'8, 9, 11 e 25 marzo firmati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per contrastare la diffusione del virus Covid-19.
La Prefettura di Lecco ha fornito i dati relativi al monitoraggio e alle verifiche effettuati nel territorio, dando la possibilità di tracciare un bilancio definitivo. Dal 18 maggio, infatti, nessuna restrizione è più in vigore sugli spostamenti interni alla regione, mentre resta il divieto di violare la quarantena per i soggetti positivi, così come sono attive le disposizioni riguardo le protezioni individuali e il distanziamento sociale.
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Le persone sottoposte a controlli lunedì 18 maggio sono state 469, con 7 sanzioni relative all'articolo 4 del Dpcm n.19 del 25 marzo (ipotesi legate all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, in ottemperanza al Dpcm 8 e 9 marzo 2020 e precedentemente collegate all'art. 650 del Codice penale). Una persona denunciata per avere commesso altri reati. Ieri, martedì 19 maggio, sottoposti a verifiche 565 lecchesi. In tutto, nei primi due giorni post-lockdown, controllati 547 esercizi commerciali risultati tutti in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul Covid-19.
Il riepilogo dei dati da inizio emergenza
18-mag |
19-mag |
Totale |
|
Persone controllate |
469 |
565 |
69.459 |
Persone sanzionate |
7 |
0 |
1.993 |
Violazioni ex art. 495 e 496 C.P. |
0 |
0 |
48 |
Violazioni ex art. 260 rd |
0 |
0 |
11 |
Altri reati |
1 |
0 |
49 |
Arresti |
0 |
0 |
1 |
Esercizi controllati |
221 |
326 |
25.876 |
Violazioni ex. art.4 c.1 |
0 |
0 |
8 |
Chiusura provvisoria attività ex. art.4 c.4 |
0 |
0 |
17 |
Chiusura attività ex. art.4 c.2 |
0 |
0 |
0 |
Sospensione attività ex. art.15 |
0 |
0 |
1 |