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Famiglia

Adottare un figlio: come e dove presentare la domanda

Vediamo insieme quali sono i requisiti per adottare un bambino e procedura da seguire

L'adozione è un percorso che permette a una famiglia di includere al suo interno, un figlio generato da altri, con una sua storia alle spalle, bisognoso di amore e tanta speranza. 

Vediamo insieme quali sono i passaggi da seguire per intraprendere il percorso di adozione. 

Cosa significa adottare

L’adozione nazionale e internazionale è un provvedimento attuato dallo stato italiano attraverso il tribunale per i minori, che dichiara lo stato di adottabilità in conseguenza della loro condizione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, o dei parenti tenuti per legge ad occuparsene. L'adozione quindi, spezza ogni legame di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti

Avere un figlio adottivo significa accogliere un bambino generato da altri genitori, con sue origini e storia, con una sua personalità, bisognoso di ricercare e avere con i nuovi genitori, un’altra diversa possibilità di vita.

- Adozione nazionale. È l’adozione di un minore figlio di italiani, o di stranieri, all’interno del contesto giuridico dello Stato Italiano: si tratta di minori nati da madre che non vuole essere riconosciuta, o allontanati dalla custodia delle famiglie d’origine per motivi ritenuti di grave pregiudizio dal Tribunale Minorenni di competenza. 

- Adozione Internazionale. È l’adozione di un minore straniero, realizzata nel suo paese dinanzi alle Autorità locali e nel rispetto delle leggi vigenti. Questo tipo di adozione comporta un percorso complesso e lungo, che consente di accogliere in famiglia bambini di culture, tradizioni e lingue diverse. Nel caso dell’Adozione Internazionale la dichiarazione di adottabilità è emanata dall‘ Autorità competente del Paese di origine del minore.

Prima di iniziare l’iter adottivo la coppia può rivolgersi al competente Servizio Sociale territoriale per ricevere dall’assistente sociale informazioni sulla normativa vigente, sui requisiti per l’accesso (gli aspiranti genitori adottivi devono, in primo luogo, rispondere ai requisiti previsti dall’Art. 6 della L. 184/183 e seguente L. 149 del 2001), sugli Enti autorizzati e sulle modalità di svolgimento dell’intero percorso. 

Chi può adottare? 

L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Ogni coppia che intende presentare dichiarazione di disponibilità all’adozione al competente Tribunale Minori, dovrebbe essere già preparata ad affrontare le tematiche e problematiche che l’adozione comporta. Prima di iniziare l’iter adottivo la coppia può rivolgersi al Servizio Sociale territoriale per ricevere dall’assistente sociale informazioni sulla normativa vigente, sui requisiti per l’accesso, sugli Enti autorizzati e sulle modalità di svolgimento dell’intero percorso. 

  • I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
  • L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
  • Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
  • I limiti di cui innanzi possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
  • Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

La coppia che intende adottare un bambino deve presentare la dichiarazione di disponibilità presso il tribunale per i minori del proprio territorio. Può essere presentata agli altri tribunale per i minorenni italiani dandone però comunicazione a quello del proprio territorio.

Iter adozione

Oltre alla funzione informativa, i Servizi Sociali della zona di residenza dei coniugi, hanno anche il compito di raccogliere informazioni sulla coppia che intende adottare, per poi stilare una relazione a carattere psico-sociale redatta dall’Assistente Sociale e dallo Psicologo, capace di fornire al Giudice del Tribunale, insieme ai documenti previsti e agli esiti degli accertamenti sanitari, elementi di valutazione sulla richiesta depositata dagli aspiranti. La coppia successivamente, sarà convocata dal Giudice incaricato per un opportuno colloquio.

Per quanto riguarda l'adozione nazionale, la coppia si pone in attesa di una proposta di abbinamento fra loro ed un minore, avanzata direttamente dal Tribunale minori. La domanda è valida per tre anni, scaduti i quali le fasi dell’iter adottivo devono essere rieseguite, Mentre per l'adozione Internazionale, la dichiarazione di idoneità è pronunciata dal Tribunale, con Decreto. Entro un anno dalla sua notifica la coppia deve provvedere a dare l’incarico ad un Ente Autorizzato, di sua scelta, che l’affiancherà in tutta la procedura, fino alla proposta di abbinamento con un minore nativo del paese scelto dai coniugi.

Il Servizio Adozioni affiancherà il minore e i suoi genitori nella costruzione e sviluppo delle nuove relazioni familiari, mentre l’Assistente Sociale e lo Psicologo che hanno seguito la coppia durante la fase istruttoria, monitoreranno la situazione durante tutto l’anno di affido pre-adottivo, al termine del quale aggiorneranno il Tribunale.

Dopo un anno il minore, la cui adozione si è realizzata in Italia sarà dichiarato figlio legittimo a tutti gli effetti, acquisendo il cognome del nuovo padre, mentre invece in caso di adozione internazionale il minore, entrando nel nostro Paese, ha già ricevuto il decreto di adozione.

Qui tutte le informazioni su normativa e documentazioni necessarie per l'adozione.  

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