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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Politica Valmadrera / Via Fatebenefratelli

Logo ricusato, Progetto Valmadrera: «Rammarico per l'interpretazione della norma»

Il campaniletto del Centro Culturale Fatebenefratelli era stato usato sin dal 1995 e non aveva mai creato problemi all'atto della presentazione della lista in Prefettura

Ha lasciato un po' basiti la decisione assunta dalla commissione elettorale territoriale, organismo che fa capo alla Prefettura, di ricusare quattordici dei loghi scelti dalle liste in corsa per le prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Tra di essi c'è anche quello di Progetto Valmadrera, storica lista civica cittadina capitanata dal candidato sindaco Antonio Rusconi, che ha dovuto cancellare il campaniletto del Seicento del Centro Culturale Fatebenefratelli dal suo stemma, in quanto simbolo religioso vietato da una legge del 1960.

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Progetto Valmadrera cambia logo «con rammarico»

Cesare Colombo, coordinatore e capolista di Progetto Valmadrera, e Antonio Rusconi, candidato sindaco di Progetto Valmadrera, hanno così commentato la decisione assunta dalla Prefettura: «Domenica abbiamo presentato in Prefettura la lista dei nostri candidati per le elezioni comunali. Purtroppo c’è stata una novità. Per la prima volta in 24 anni da quando siamo nati veniamo costretti a togliere il campanile seicentesco del Centro Fatebenefratelli dal nostro storico logo perché “simbolo religioso”. A malincuore lo abbiamo modificato questa mattina stravolgendo anche l’immagine della nostra città. Non vogliamo in alcun modo esprimere alcuna nota polemica, ma rimane il rammarico per una disposizione del 1960 mai applicata in precedenza e diversamente interpretata dai TAR, che ci costerà soprattutto in termini di tempo ed economici. Anche se non troverete più il nostro amato campanile siamo sempre noi, quelli di Progetto Valmadrera, lista civica fondata nel 1995».

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La normativa vigente

Così si legge nella normativa: «è, altresì, vietato presentare “contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa”(artt. 30 e 33, 1° c., lett. b. del DPR).

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
[...]
Articolo 30
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17).
La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:
[...]
b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

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