rotate-mobile
Martedì, 16 Aprile 2024
Sport Mandello del Lario

Calcio, Mandello: squalificato il dirigente che aggredì il giovane del Lecco. Multa e penalità per gli arancioblù

Il Giudice Sportivo usa la mano pesante con la Polisportiva. Multata anche la Calcio Lecco per responsabilità oggettiva

Un anno e mezzo di squalifica a Ferruccio Galbusera, partita persa a tavolino e un punto di squalifica in graduatoria.

E' la pena comminata dal Giudice Sportivo della FIGC di Lecco ai padroni di casa dopo i fatti avvenuti domenica mattina durante la gara della categoria Allievi Provinciali tra Mandello e Calcio Lecco. Durante la stessa un giovane attaccante bluceleste, reo, secondo gli arancioblù, di essersi conquistato in maniera furbesca un calcio di rigore (poi sbagliato) è stato aggredito da un dirigente della stessa società. Il Mandello ha già condannato il gesto, come confermato a Lecco Channel News dal Responsabile del Settore Giovanile del Lecco Andrea Lafranconi.

Prima Squadra: vittoria a Mazzano prima di Pasqua. Decide Draghetti: guarda il video

Il comunicato del Giudice Sportivo su Mandello-Lecco

A CARICO DI SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
MANDELLO
Gara: POL. Mandello - Calcio Lecco 1912 srl.

Visti gli atti ufficiali di gara ed il relativo supplemento: Si rileva che al 25º del secondo tempo, immediatamente dopo l'esecuzione di un calcio di rigore assegnato alla società Calcio Lecco e parato dal portiere della società Pol. Mandello, il dirigente della società Pol. Mandello signor Galbusera Ferruccio entrava correndo sul terreno di giuoco prospicente la sua panchina, nella metà campo opposta a quella in cui si stava sviluppando l'azione di giuoco, arrivando fino al limite dell'area di rigore insultando il calciatore della società Calcio Lecco signor Minniti Gabriel che pochi istanti prima aveva sbagliato il calcio di rigore. Immediatamente venivano presi provvedimenti disciplinari a carico del dirigente da parte dell'arbitro, invitandolo ad allontanarsi dal terreno di giuoco. Per tutta risposta il signor Galbusera ha iniziato a spintonare qualsiasi calciatore, sia della propria squadra che avversario, gli si ponesse dinnanzi e lo invitasse ad uscire. Ne è scaturita una rissa fra il signor Galbusera e i calciatori con conseguente intervento anche degli occupanti entrambe le panchine che tentavano di allontanarlo. Durante lo svolgimento dei fatti sopra descritti il signor Galbusera ha colpito con un pugno al volto un giovane calciatore della società Calcio Lecco, non identificato, facendolo barcollare. Per quanto sopra l'arbitro constatata l'impossibilità di continuare l'incontro, sia perchè nonostante il prodigarsi ed i tentativi di riportare la calma effettuati dai dirigenti della società Mandello, si susseguivano per almeno cinque minuti parapiglia continui tra calciatori, sia per le reiterate proteste da parte dei sostenitori della società Mandello nei confronti dell'arbitro che perduravano minacciosamente, preso atto di quello che stava accadendo, decideva di sospendere l'incontro in via definitiva al 30º del secondo tempo. Riportati i fatti e stigmatizzando l'accaduto si ritiene di censurare il comportamento gravemente scorretto e violento del signor  Galburera che è stato posto fulmineamente in essere probabilmente per un eccesso di collera inspiegabile ed ingiustificabile, sia in considerazione delle circostanze di estrema normalità riguardanti lo svolgimento della gara nella quale si è verificato l'episodio, sia per i futili motivi che paiono essere stati la causa scatenante. Tale comportamento, non solo non trova attenuanti alcuna in quanto chiaramente e gravemente contrasta con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono contraddistinguere tutti i rapporti tra le persone che praticano sport ed in particolare l'attività calcistica. Gravi e pesanti censure devono essere assunte a sanzione dell'inqualificabile comportamento di gratuita ed ingiustificata violenza sia fisica che morale posta in essere dal dirigente della società Mandello, venuto meno ai propri doveri di educatore in quanto dirigente chiamato ad operare nel Settore Giovanile e Scolastico. Dato quindi atto che la gara non è stata regolarmente portata a termina a causa dei fatti sopra esposti è da ritenere oggettivamente responsabile la società Mandello che va giustamente sanzionata

Visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S.
P.Q.M.
DELIBERA - di comminare alla società Pol. Mandello la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.- - di comminare alla società Pol Mandello l'ammenda di Euro 200 e la penalizzazione di UN punto in classifica.- - di inibire il signor Galbusera Ferruccio Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Pol. Mandello fino al 30/06/2019 per i fatti sopra esposti. Si dà atto che gli ulteriori provvedimenti inerenti alla gara sono pubblicati nelle apposite sezioni del presente Comunicato.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:
MANDELLO 1
AMMENDA
Euro 200,00 MANDELLO (vedi delibera)
Euro 100,00 MANDELLO
Per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro, durante
e a fine gara, e responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati, durante la gara.
Euro 50,00 CALCIO LECCO 1912 S.R.L.
Responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati, durante la gara.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2019
GALBUSERA FERRUCCIO (MANDELLO)
vedi delibera.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Calcio, Mandello: squalificato il dirigente che aggredì il giovane del Lecco. Multa e penalità per gli arancioblù

LeccoToday è in caricamento