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Rugby, il comune ordina la demolizione della Club House: "E' abusiva"

Mancano le autorizzazioni e i requisiti minimi di sicurezza ed igiene: addio alla casa dei Leoni?

Sparirà entro novanta giorni la Club House del Rugby Lecco 1975. E' quanto deciso dal Comune di Lecco con un'apposita ordinanza emessa lo scorso 31 agosto 2017. La mancanza di autorizzazioni per la realizzazione dei lavori e le "insufficienti condizioni di sicurezza e igiene" riscontrate dall'architetto Elena Todeschini (Area 7) sono alla base della decisione assunta e pubblicata in questi giorni. Già a febbraio, durante il consiglio comunale di cui fa parte lo stesso presidente Stefano Gheza, Assessore allo Sport, la questione era stata portata alla ribalta.

L'ordinanza

IL DIRIGENTE DI AREA 7
VISTI
il progetto esecutivo di realizzazione della tribuna del campo Rugby approvato con determinazione dirigenziale n. 230/OP del 15.09.2003 nell'area posta all’interno del centro sportivo comunale “Al Bione”, catastalmente identificata nel Censuario di Belledo, foglio n. 9, mapp. n. 881-952;

la convenzione n. 4 del 1° settembre 2016, sottoscritta tra Sport Management S.p.A. S.S.D. e A.S.D. Rugby Lecco;

CONSIDERATO
che l’immobile ricade, in base al P.G.T. vigente, in ambito denominato “Servizi esistenti a valenza sovracomunale”;

RICHIAMATI
Il sopralluogo effettuato dalla Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo in data 01.02.2017 (verbale n. 1 del 01.02.2017) durante il quale si è rilevato che il vano tecnico posto sotto la tribuna del campo di Rugby è stato suddiviso in tre distinti locali:
- un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande con la presenza di una cucina completa di
elettrodomestici (piano cottura, frigorifero, lavandino, scalda-acqua), di una stufa, di impianto di
condizionamento, di tavoli e sedie nonché di un’antenna parabolica applicata all’esterno;
- un locale adibito a palestra con attrezzi;
- un locale adibito a ufficio.
Il verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia Ing. Arch. Alessandro Crippa e dal geom. Giancarlo Frigerio in data 24.08.2017, prot. n. 68399, durante il quale è stato confermato che il vano tecnico posto sotto la tribuna del campo di Rugby è suddiviso in tre distinti locali con le destinazioni d’uso sopra descritte; nei locali sono presenti trofei, fotografie, manifesti e materiale in genere riferiti alla Società A.S.D. Rugby Lecco;

DATO ATTO 

  • che, al fine di adeguare i locali per lo svolgimento delle attività riscontrate, sono state eseguite opere sia a livello impiantisco (impianto elettrico, impianto idrico, impianto di condizionamento, impianto satellitare TV) che edilizio (finiture interne, pareti in cartongesso, realizzazione scarichi);
  • che le opere sono state eseguite in carenza del necessario titolo abilitativo;
  • che i locali non presentano i requisiti minimi di sicurezza ed igiene per lo svolgimento delle attività per cui i locali sono stati predisposti;


RILEVATO

  • che l’intervento si configura come “variante essenziale” rispetto al titolo abilitante ai sensi dell’art. 54 comma 1 lett. b) della L.R. n. 12/2005, poiché sono state eseguite modifiche edilizie che hanno determinato la trasformazione di un vano tecnico non fruibile in locali con permanenza di persone con conseguente aumento di volume/superficie utile da intendersi integralmente realizzate in carenza del necessario titolo abilitativo;
  • che ai sensi dell’art. 53 comma 1 della L.R. n. 12/2005 “Qualora il mutamento di destinazione d’uso con opere edilizie risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità dal permesso di costruire, ovvero in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività”;


VISTI

  • l’art. 31 comma 2 del D.P.R. 380/2001 che recita quanto segue: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione (…omissis…)”
  • il vigente Piano di Governo del Territorio;
  • il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
  • l’art. 107, terzo comma, lettera g) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
  • la L.R. 12/2005 e s.m.i.;
  • tutto ciò premesso, visto e ritenuto


ORDINA
A:
- Società Sport Management s.p.a. con sede a Verona in via Settembrini n. 5, legalmente rappresentata dal sig. Sergio Tosi nato a Verona il 23.06.1949 con domicilio a Verona in Largo Carlo Caldera n. 11, in qualità di concessionario dell’impianto sportivo;
- Società A.S.D. Rugby Lecco – Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Lecco in Piazza Manzoni n. 23, legalmente rappresentata dal sig. Stefano Gheza nato a Lecco il 01.02.1967, ivi residente in Piazza Manzoni n. 23, in qualità di utilizzatore dei locali;
la demolizione e la rimessione in pristino a proprie spese delle opere realizzate all’interno del vano tecnico posto sotto la tribuna del campo di Rugby nel centro sportivo comunale “Al Bione”, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza. 

AVVISA
ai sensi dell’art. 31, commi 2, 4bis e 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. che, decorso infruttuosamente il termine suindicato, le opere abusive saranno demolite con ordinanza del dirigente del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso e sarà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti;

DISPONE
che il presente atto venga notificato ai soggetti responsabili dell’intervento sopra identificati;
che copia del presente venga trasmessa a:
- Dirigente del Servizio Promozione dello Sport dell'Area 4
- Dirigente Area 2 - Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi, patrimonio comunale
- Polizia Giudiziaria
- Alla Procura della Repubblica di Lecco tramite l’ufficio Polizia Giudiziaria della Polizia Locale

COMUNICA
che contro il presente atto potrà essere proposto ricorso presso il T.A.R. Lombardia – Milano, ai sensi della L. 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

AVVERTE
che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti di cui all’art 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., nonché dell’art. 650 del codice penale. 

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