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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Bormio Livigno

Livigno: un'ordinanza vieta la vendita per asporto di bevande e alcolici

La disposizione è stata emessa dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza

Il decoro e la sicurezza pubblica sono punti ben chiari nell'agenda del sindaco di Livigno. Così, dopo l'ordinanza di fine dicembre che vieta accattonaggio e mendicità molesta, Bormolini ha stabilito il divieto di "vendita per asporto e somministrazione in bottiglie o bicchieri in vetro o plastica di bevande ed alcolici" e di "abbandono sul suolo pubblico di ogni tipo di contenitore".

"Nell'ambito delle politiche di animazione del territorio prevalentemente turistico del Comune si collocano iniziative promosse dall'imprenditoria privata consistenti nella somministrazione di alimenti e bevande e svolgimento di attività di intrattenimento occasionale - è scritto nell'ordinanza.

"Tali dinamiche associative hanno notevolmente incrementato le occasioni di incontro negli stessi spazi pubblici e privati tra persone diverse per fasce di età, genere ed interessi, che nel tempo hanno fatto di quei luoghi di aggregazione il punto nevralgico della movida serale e notturna, frequentati da una moltitudine di persone che stazionano e si muovono procurando disagio ai cittadini del luogo e ai passanti, attraverso l'assunzione di bevande di ogni tipo contenute in bottiglie e bicchieri di vetro o plastica, poi dispersi o abbandonati sulla pubblica via, in aree di uso pubblico, in zone private aperte al pubblico e in parchi e aiuole".

Per tale motivo - si legge - "è doveroso ed urgente intervenire, a tutela dell'igiene, del decoro e sicurezza urbana". Di qui la regolamentazione.

Ai titolari o gestori di ristoranti, bar, pub ed apres-ski ed anche di attività commerciali, pure alimentari e/o artigianali è vietato "vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo bevande ed alcolici in bottiglie o bicchieri di vetro o plastica, fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico".

L'ordinanza prevedere per gli stessi "l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico" e "l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti le aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie".

A chi trascorre del tempo a Livigno, anche poche ore, è vietato "depositare, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico bicchieri di vetro o plastica e lattine che pregiudicano il decoro, l'igiene e la sicurezza urbana" e "il consumo, su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, di bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro o plastica".

L'ordinanza è in vigore fino all'1 maggio 2016 e la sua inosservanza è punita con una sanzione di 150 euro, mentre "se la violazione degli obblighi e dei divieti previsi è reiterata o determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per la quiete pubblica, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da tre a venti giorni".

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