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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Scuola, sospesa l'ordinanza della Lombardia: per il Tar la scuola superiore può riaprire

Il comitato "A scuola!" si era opposto al documento della Regione che imponeva la Didattica a distanza. Il Tribunale amministrativo regionale sancisce l'inefficacia del provvedimento fino al 15 gennaio

«Prendiamo atto della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale e ci riserviamo, dopo aver valutato nel dettaglio le motivazioni dello stesso, di proporre reclamo poiché i riferimenti normativi che hanno orientato il Giudice del Tribunale, non tengono conto della possibilità delle Regioni di adottare misure più restrittive di quelle previste dai vari Dpcm». Lo comunica in una nota Regione Lombardia dopo aver appreso la decisione del Tar della Lombardia sulla sospensione dell'efficacia dell'ordinanza che prevede la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori.

«Il Tar accoglie la nostra richiesta, respinge l'ordinanza, le scuole possono riaprire»: così un portavoce del comitato "A scuola!" commenta la notizia.

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Secondo il Tar l'ordinanza denota "contradditorietà" e "irragionevolezza" perché «per contenere gli assembramenti adotta misure incidenti sulla didattica in presenza, rispetto alla quale non evidenzia alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica». In particolare, l'ordinanza - scrive il Tar - deve essere sospesa «nella parte in cui disciplina la didattica a distanza, imponendola al 100%, nel periodo compreso tra i giorni 11 gennaio e 15 gennaio 2021».

Il ricorso al Tar l'11 gennaio

Il Comitato "A scuola!" aveva depositato l'11 gennaio il ricorso al Tar per la sospensione dell'ordinanza emessa dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana l'8 gennaio. Secondo il ricorso «con il decreto regionale Fontana avrebbe esorbitato dalle proprie competenze violando l'art. 4 del decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021 (norma di rango primario), che prevedeva la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza per gli alunni delle secondarie di secondo grado».

Inoltre, si legge nel ricorso, «l'ordinanza non è sufficientemente motivata: afferma per esempio di voler evitare assembramenti quando nelle zone arancioni, condizione in cui attualmente si trova la Lombardia, sono aperti i negozi e c'è libertà  di circolazione, ovviamente anche per i ragazzi».

L'ordinanza, inoltre, ignora il lavoro dei tavoli prefettizi che avevano elaborato un piano per lo scaglionamento degli orari della città e la ripresa della didattica in presenza e non considera altre possibilità esistenti in relazione alle scuole, come l'introduzione dei cosiddetti 'tamponi rapidi' (ritenuti idonei anche secondo la circolare del Ministero della Salute doc. 6) e l'incremento del contact tracing, misure che «potrebbero essere non difficilmente implementate».

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